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La formazione attraverso l'eLearning ha trovato una prima, e finora unica, definizione nell'allegato II dell'accordo sulla formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza e prevenzione emanato dalla Conferenza Stato Regioni del 22 Dicembre 2011; nel Giugno del 2016 tale accordo è stato rivisto e perfezionato.
Sebbene quanto disposto dalla Conferenza Stato Regioni abbia validità solo all'interno della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e prevenzione è indubbio che i contenuti dell'accordo sono un punto di riferimento per tutti quelli che forniscono o fruiscono di materiale formativo in eLearning.
Il testo completo dell'accordo conferenza Stato Regioni è scaricabile direttamente dal seguente Link ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI.
A seguito riportiamo le specifiche tecniche che deve avere il sistema di formazione in eLearning
La nostra piattafirma risponde a tutte queste specifiche.

Chi può effettuare la formazione
Relativamente a tale questione vi è una netta differenza tra la formazione obbligatoria art. 37 del D.Lgs 81/2008 e tutti gli altri tipi di formazione (es. HACCP). Per il D.Lgs 81 il solo e unico titolare della formazione in materia di sicurezza e prevenzipone per Dirigenti, Preposti e Lavoratori è il DATORE DI LAVORO. Il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare che la docenza risponda ai requisiti del Decreto 18 marzo 2014, una sintesi riassuntiva del quale potete trovare a questo link: Criteri qualificazione formatori.
Diversa è la situazione per figure che devono avere unn riconoscimento "esterno" all'azienda quali i Responsabili dei Servizi di prevenzione  e protezione, i conduttori di macchine operatrici (il cosiddetto patentino muletti o escavatori) per i quali esistono criteri differenziati di accreditamento in relazione all'oggetto formativo trattato.
Per quanto ci riguarda tutti i docenti che hanno prodotto il materiale didattico e i tutor a sostegno della fruizione dello stesso rispondono ai requisiti del Decreto 18 marzo 2014.
Chi deve e chi può essere formato
Relativamente alla formazionne obbligatoria in materia di sicurezza la formazione prevista per i lavoratori segue questo schema:

Qui vanno fatte alcune osservazioni critiche e avanzate alcune spiegazioni:
Chi ha definito questa struttura ha completamente ignorato il risultato e si è fermato solo alla pasturazione. In altri termini un ingegnere che si trovi nella posizione di lavoratore dipendente è obbligato a sorbirsi e a ruminare alcune forcate di informazioni da docentii che, spesso, ne sanno molto meno di lui. La ragion d'essere di questa apparente follia è che la formazione è retribuita. Principio più teorico che reale dal momento che nei contratti di lavoro le parti non si sono ancorea accordate di come dare esecuzione a questo obbligo.
La seconda osservazione da fare è che nell'eLearning la stessa lezione può essere svolta da qualcuno in un'ora e da qualcun'altro in due in relazione allo skill sulla gestione del PC. I nostri corsi di 4 ore sono stati testati con utilizzatori di media velocità di lettura e abbiamo verificato che non possono mai eseere svolti in meno di 160-180 minuti.
Una informazione necessaria riguarda la classificazione di rischio; questa viene fatta sui codici ATECO (vecchi codici ISTAT basati sulla tipologia di produzione e non sul processo); accade così che gli orafi (in genere a rischio basso o bassissimo) siano classificati assieme alle fonderie di ghisa (lavorazione metalli) a rischio alto. Per scaricare la classe di rischio e per codice ATECO  vedere il seguente link RISCHI-ATECO

 

L'onere di questa immensa montagna formativa è temperata dalle norme di esenzione formativa per chi ha già effettuato tutta o parte della formazione prevista; mentre per RSPP, ASPP, Datori di lavoro è stata emessa una tabella di trasposizione della formazione già effettuata, per i lavoratori, dirigenti e preposti occorre, allo stato attuale, rifarsi ai principi generali delle modifiche normative introdotte che testualmente riportiamo

«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.”;
d) all’articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.»;

Si è quindi in una situazione ove è facoltà del Datore di Lavoro con il supporto del RSPP  effettuare una ricognizione della formazione pregressa e scalarla dalla formazione dovuta

 Altra formazione
La formaziozione di sicurezza a prevenzione è obbligatoria; può essere svolta in eLearning la Formazione Generale  per tutti i lavoratori, la Formazione specifica per le aziende di rischio basso e tutti gli aggiornamenti. L'accordo non specifica il programma degli aggioramenti. E' prassi comune ed è anche riconosciuto da una risposta del Ministero del Lavoro a specifico interpelli, che interventi formativi su argomenti specifici possano essere considerati credito formativo valido per l'aggiornamento.
Noi proponiamo di sviluppare l'aggiornamento sui seguenti argomenti, ovviamente qualora questi argomenti avessero rilevanza nella organizzazione aziendale:

Per tutti

  • Prevenzione insorgenza incendio (diverso e minora della formazione degli addetti), rivolto a tutto il personale
  • Prevenzione del rischio elettrico
  • Rischio soffocamento, intossicazione per reazioni fuggitive e/o reazioni accidentali tra materiali di uso comune
  • Corretto uso dei DPI

Per i conducenti di mezzi a motore e/o per lavorazioni in quota

  • Alcool droga, pericolo, manifestazioni, supporto al recupero lavoratori

Per i dirigenti o preposti

  • Psicologia del rischio, ovvero come attraverso comportamenti errati si ctrreano le condizioni per incidenti e infortuni
  • Gestione del panico in ambienti ad alto affollamento
  • Organizzazione aziendale

Tutti questi argomenti fanno parte del nostro catalogo